Art. 3
In vigore dal 16 set 2009
1. I recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar/l devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell’allegato I.
2. I recipienti il cui prodotto PS × V è inferiore o pari a 50 bar/l devono essere fabbricati secondo le regole vigenti in materia in uno degli Stati membri e recare le iscrizioni previste all’allegato II, punto 1, eccetto la marcatura CE di cui all’.
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