Art. 6

In vigore dal 16 set 2009
Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui all’, paragrafo 1, non soddisfino pienamente i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato consultano il comitato permanente istituito dall’ della direttiva 98/34/CE («comitato»), esponendone i motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza. Ricevuto il parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se sia o non sia necessario procedere al ritiro delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all’, paragrafo 1.
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