Art. 11

In vigore dal 16 set 2009
1.   La verifica CE è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantiscono e dichiarano che i recipienti sottoposti alle prescrizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo descritto nell’attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3, che ha formato oggetto di un attestato di idoneità. 2.   Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei recipienti al tipo descritto nell’attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appongono la marcatura CE su ogni recipiente e redigono una dichiarazione di conformità. 3.   L’organismo di controllo autorizzato effettua gli esami e le prove atti a verificare la conformità del recipiente ai requisiti della presente direttiva, con controllo e prova in conformità delle disposizioni dal secondo al decimo comma. Il fabbricante presenta i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l’omogeneità di ciascun lotto prodotto. Detti lotti sono accompagnati dall’attestato di certificazione CE di cui all’ oppure, qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente a un modello approvato, dalla documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3. In quest’ultimo caso, prima della verifica CE, l’organismo di controllo autorizzato esamina la documentazione per attestarne l’idoneità. All’atto dell’esame di un lotto, l’organismo di controllo autorizzato verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica oppure una prova pneumatica d’efficacia equivalente, a una pressione Ph pari a 1,5 volte la pressione di calcolo, al fine di verificare la loro integrità. La prova pneumatica è subordinata all’accettazione delle procedure di sicurezza della prova da parte dello Stato membro in cui è effettuata. L’organismo di controllo autorizzato esegue inoltre delle prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, da un ritaglio-campione di produzione o da un recipiente allo scopo di controllare la qualità delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Tuttavia, quando per le saldature longitudinali e perimetrali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature perimetrali. Per i recipienti di cui all’allegato I, punto 2.1.2, tali prove su provette sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificarne la conformità con le prescrizioni essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, punto 2.1.2. Per i lotti accettati, l’organismo di controllo riconosciuto appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni recipiente e fornisce un certificato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i recipienti del lotto possono essere immessi sul mercato, a eccezione di quelli che non hanno subito con esito positivo la prova idraulica o la prova pneumatica. Se un lotto è rifiutato, l’organismo di controllo riconosciuto prende le misure appropriate per evitarne l’immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l’organismo di controllo riconosciuto può decidere di sospendere la verifica statistica. Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell’organismo di controllo notificato, il numero di identificazione di quest’ultimo nel corso della fabbricazione. Il fabbricante o il suo mandatario devono essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità dell’organismo di controllo autorizzato di cui al settimo comma.
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