Art. 14

In vigore dal 16 set 2009
L’organismo di controllo autorizzato che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE oppure l’attestato di idoneità esamina prima della data d’inizio di ogni fabbricazione il documento di cui all’, paragrafo 1, nonché la documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3, onde attestarne l’idoneità qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente a un modello approvato. Inoltre, ove il prodotto PS × V sia superiore a 200 bar/l, durante la fabbricazione l’organismo di controllo autorizzato: a) si accerta che il fabbricante verifichi effettivamente i recipienti fabbricati in serie conformemente all’, paragrafo 2, lettera c); b) procede, a fini di controllo, a un prelievo inatteso sui luoghi di fabbricazione o di deposito di un recipiente. L’organismo di controllo autorizzato fornisce una copia del verbale dei controlli allo Stato membro che lo ha autorizzato e, a richiesta, agli altri organismi di controllo autorizzati, agli altri Stati membri e alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:105:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo