Art. 17

In vigore dal 16 set 2009
Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni all’immissione sul mercato o in servizio d’un recipiente è motivata in maniera circostanziata. Essa è notificata all’interessato con la massima sollecitudine, con l’indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalla legislazione in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro i quali il ricorso deve essere esperito.
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