Art. 15
In vigore dal 16 set 2009
Fatto salvo l’:
a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l’obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni relative alla marcatura CE e di far cessare l’infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
b)
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l’immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo la procedura prevista all’.
Storico versioni
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