Art. 12
In vigore dal 16 set 2009
1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dall’ appone la marcatura CE di cui all’ sui recipienti che dichiara conformi:
a)
alla documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato II, punto 3, che ha formato oggetto di un attestato di idoneità; o
b)
a un modello approvato.
2. Con la procedura di dichiarazione di conformità CE, il fabbricante è soggetto alla sorveglianza CE qualora il prodotto PS × V sia superiore a 200 bar/l.
La sorveglianza CE ha lo scopo di vigilare, conformemente all’, secondo comma, sul corretto adempimento da parte del fabbricante degli obblighi derivanti dall’, paragrafo 2. A essa provvede l’organismo di controllo autorizzato che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE di cui all’, paragrafo 4, primo comma, qualora i recipienti siano fabbricati conformemente a un modello approvato o, in caso contrario, l’organismo al quale sia stata inviata la documentazione tecnica di costruzione conformemente all’, paragrafo 1, lettera a).
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