Art. 16

In vigore dal 16 set 2009
1.   La marcatura CE nonché le iscrizioni previste all’allegato II, punto 1, sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o su una targhetta segnaletica fissata in modo inamovibile sul recipiente. La marcatura CE è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico riportato nell’allegato II, punto 1.1. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione, previsto dall’, paragrafo 1, dell’organismo di controllo autorizzato incaricato della verifica CE o della sorveglianza CE. 2.   È vietato apporre sui recipienti marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico della marcatura CE. Può essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
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