Art. 1

In vigore dal 16 set 2009
1.   La presente direttiva si applica ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie. 2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva: a) i recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un’emissione di radioattività; b) i recipienti appositamente previsti per l’installazione o la propulsione di navi o aeromobili; c) gli estintori. 3.   Ai sensi della presente direttiva si intende per: a) «recipiente semplice a pressione» o «recipiente»: qualunque recipiente saldato soggetto a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinato a contenere aria o azoto e non destinato a essere esposto alla fiamma. Le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto. Il recipiente è costituito: i) da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l’interno o da fondi piani. L’asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica; o ii) da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione. La pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS × V) raggiunge al massimo 10 000 bar/l. La temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a – 50 °C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 °C per l’acciaio e 100 °C per l’alluminio o la lega di alluminio; b) «norma armonizzata»: una specifica tecnica (norma europea o documento d’armonizzazione) adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o da due di questi organismi, ovvero dai tre organismi insieme, su mandato della Commissione conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (9), e agli orientamenti generali per la cooperazione fra la Commissione, l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e questi tre organismi, firmati il 28 marzo 2003.
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