Art. 9
In vigore dal 15 lug 2008
1. Fatto salvo l’, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell’allegato II e che sono anche disciplinati dalla direttiva 2002/55/CE sono commercializzati nella Comunità unicamente nel caso in cui appartengano a una varietà ammessa conformemente alla suddetta direttiva.
2. Fatti salvi l’ e il paragrafo 3 del presente articolo, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti a generi e specie diversi da quelli elencati nell’allegato II che non sono disciplinati dalla direttiva 2002/55/CE, sono commercializzati nella Comunità unicamente se appartengono a una varietà ammessa ufficialmente almeno in uno Stato membro.
Per quanto riguarda le condizioni d’ammissione, gli e l’, paragrafo 3, della direttiva 2002/55/CE sono applicabili.
Per quanto riguarda le procedure e formalità relative all’ammissione e alla selezione conservatrice, si applicano mutatis mutandis l’, paragrafi 2 e 4, gli , l’, paragrafi 1, 2 e 4 e gli articoli da 10 a 15 della direttiva 2002/55/CE.
I risultati di esami non ufficiali e le informazioni pratiche raccolte nel corso della coltura possono essere presi in considerazione in tutti i casi.
3. Le varietà ufficialmente ammesse conformemente al paragrafo 2 sono iscritte nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» di cui all’ della direttiva 2002/55/CE. L’, paragrafo 2, e gli , di detta direttiva sono applicabili mutatis mutandis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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