Art. 16

In vigore dal 15 lug 2008
1.   Viene stabilito, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, se materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi prodotti in un paese terzo, i quali presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della presente direttiva. 2.   In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare, fino al 31 dicembre 2012 e fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/29/CE, all’importazione di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi provenienti da paesi terzi, condizioni perlomeno equivalenti a quelle stabilite, su base temporanea o permanente, nelle schede di cui all’ della presente direttiva. Se tali condizioni non sono previste in dette schede, le condizioni per l’importazione devono essere perlomeno equivalenti a quelle applicabili alla produzione nello Stato membro interessato. Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, la data di cui al primo comma del presente paragrafo può, per i paesi terzi, essere prorogata, in attesa delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi importati da uno Stato membro conformemente a una decisione adottata da tale Stato in virtù del primo comma non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione negli altri Stati membri per quanto concerne gli elementi di cui al paragrafo 1.
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