Art. 21

In vigore dal 15 lug 2008
1.   La Commissione è assistita dal «comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi», di seguito «il comitato». 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
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