Art. 4

In vigore dal 15 lug 2008
Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, per ciascun genere o specie di cui all’allegato II o per portainnesti di altri generi o specie qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti, è stabilita all’allegato I una scheda che contiene un riferimento ai requisiti di carattere fitosanitario, fissati dalla direttiva 2000/29/CE e applicabili al genere e/o alla specie in questione e che stabilisce: a) i requisiti che devono soddisfare le piantine, in particolare quelli relativi alla qualità e alla purezza delle colture e, se del caso, alle caratteristiche varietali. Detti requisiti sono elencati nell’allegato I, parte A; b) i requisiti che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione, in particolare quelli relativi al procedimento di moltiplicazione applicato, alla purezza delle colture in fase di crescita e, se del caso, agli aspetti varietali. Detti requisiti sono elencati nell’allegato I, parte B.
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