Art. 6

In vigore dal 15 lug 2008
1.   L’organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai fornitori dopo aver constatato che i loro metodi di produzione e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva per quanto riguarda la natura delle attività da essi svolte. Qualora un fornitore decida di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l’autorizzazione deve essere rinnovata. 2.   L’organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai laboratori dopo aver constatato che questi, i loro metodi e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva, stabiliti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, in funzione delle attività di controllo che esercitano. Se un laboratorio decide di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l’autorizzazione deve essere rinnovata. 3.   Qualora i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano più rispettati, l’organismo ufficiale responsabile prende le misure necessarie. A tal fine, esso tiene conto in particolare delle conclusioni di qualsiasi controllo effettuato in conformità dell’. 4.   La sorveglianza e il controllo dei fornitori, degli stabilimenti e dei laboratori sono effettuati regolarmente da o sotto la responsabilità dell’organismo ufficiale responsabile che deve poter accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i locali degli stabilimenti per assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva. Le modalità di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Se dalla sorveglianza e dal controllo risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono rispettate, l’organismo ufficiale responsabile prende le misure appropriate.
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