Art. 10

In vigore dal 15 lug 2008
1.   Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono tenuti in partite separate. 2.   Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti. 3.   Gli Stati membri provvedono all’osservanza delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 procedendo a ispezioni ufficiali.
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