Art. 14

In vigore dal 15 lug 2008
1.   I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione, oltre a quelle previste dalla presente direttiva. 2.   La commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi la cui varietà è iscritta nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» non è soggetta ad alcuna restrizione per quanto riguarda la varietà, diversa da quelle previste o contemplate dalla presente direttiva.
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