Art. 13

In vigore dal 15 lug 2008
In caso di difficoltà passeggere di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi che rispondono ai requisiti della presente direttiva, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, disposizioni intese a sottoporre la commercializzazione di tali prodotti a requisiti meno rigorosi, fatte salve le norme fitosanitarie fissate nella direttiva 2000/29/CE.
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