Art. 7

In vigore dal 15 lug 2008
1.   Se necessario, gli esperti della Commissione, in cooperazione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, possono effettuare controlli sul posto per garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva e in particolare per verificare se i fornitori si conformano effettivamente alle prescrizioni della stessa. Uno Stato membro sul cui territorio venga effettuato un controllo fornisce all’esperto tutto l’aiuto che gli è necessario per adempiere al suo incarico. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle ricerche. 2.   Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:72:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo