Art. 10
In vigore dal 15 lug 2008
1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono tenuti in partite separate.
2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.
3. Gli Stati membri provvedono all’osservanza delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 procedendo a ispezioni ufficiali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:72:oj#art-10