Art. 24

In vigore dal 15 lug 2008
Per quanto concerne gli articoli da 5 a 11, 14, 15, 17, 19 e 23, la data di messa in applicazione per ogni genere o specie di cui all’allegato II è fissata secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, all’atto della stesura della scheda di cui all’.
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