Art. 20
In vigore dal 15 lug 2008
1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
2. All’interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, per il controllo a posteriori di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:
—
piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti in paesi terzi,
—
piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi adatti all’agricoltura biologica,
—
piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.
3. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell’esame delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi e controllare che piantine e materiali soddisfino le condizioni previste.
4. Sono adottate, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all’, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l’esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.
5. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi comparative previste ai paragrafi 2 e 3.
Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall’autorità di bilancio.
6. Le prove e le analisi comparative che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2.
7. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi comparative previste ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:72:oj#art-20