Art. 20

In vigore dal 26 mag 2008
1.   La Commissione è assistita dal comitato di recupero (in seguito denominato «il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
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