Art. 16
In vigore dal 26 mag 2008
I documenti e le informazioni inviati all’autorità adita per l’applicazione della presente direttiva possono da quest’ultima essere comunicati soltanto:
a)
alla persona cui si fa riferimento nella domanda di assistenza;
b)
alle persone ed autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso;
c)
alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.
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