Art. 14

In vigore dal 26 mag 2008
L’autorità adita non è tenuta: a) ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’ordine economico o sociale nello Stato membro in cui essa ha sede, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede la stessa autorità adita consentano una tale azione per crediti nazionali analoghi; b) ad accordare l’assistenza prevista dagli articoli da 4 a 13, se la domanda iniziale ai sensi degli o 6 si riferisce ai crediti di più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui viene costituito il titolo esecutivo ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, fino alla data della domanda. Tuttavia, qualora i crediti o il titolo siano oggetto di contestazione, il termine decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possano più essere oggetto di contestazione. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza. Il rifiuto motivato è inoltre comunicato alla Commissione.
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