Art. 4
In vigore dal 26 mag 2008
1. L’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni utili per il recupero del credito.
Al fine di ottenere queste informazioni, l’autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede.
2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome e l’indirizzo della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni e qualsiasi altro dato utile ai fini della sua identificazione al quale l’autorità richiedente ha normalmente accesso, nonché la natura e l’importo del credito al quale la domanda si riferisce.
3. L’autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:
a)
che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede;
b)
che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale;
c)
la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico di detto Stato.
4. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
Storico versioni
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