Art. 6

In vigore dal 26 mag 2008
Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede, al recupero dei crediti facenti oggetto di un titolo esecutivo. A tal fine, ogni credito che sia oggetto di una domanda di recupero è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, salvo che si applichi l’.
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