Art. 9

In vigore dal 26 mag 2008
1.   Il recupero è effettuato nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. L’autorità adita trasferisce all’autorità richiedente l’intero importo del credito da essa recuperato. 2.   L’autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede e previa consultazione dell’autorità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall’autorità adita per tale dilazione di pagamento devono altresì essere trasferiti allo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente. A decorrere dalla data in cui il titolo esecutivo è stato riconosciuto direttamente a norma dell’, primo comma, od omologato, riconosciuto, completato o sostituito a norma dell’, secondo comma, gli interessi per ritardato pagamento, riscossi ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, sono altresì trasferiti allo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.
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