Art. 5
In vigore dal 26 mag 2008
1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita provvede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica degli atti corrispondenti nello Stato membro in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e di tutte le decisioni anche di natura giudiziaria, concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.
2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome e l’indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini della sua identificazione al quale l’autorità richiedente ha normalmente accesso, la natura e l’oggetto dell’atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l’indirizzo del debitore e qualsiasi altro dato utile ai fini della sua identificazione al quale l’autorità richiedente ha normalmente accesso nonché il credito cui si riferisce l’atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.
3. L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
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