Art. 13
In vigore dal 26 mag 2008
Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione dei provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui ha sede lo consentono.
Per l’attuazione del primo comma si applicano mutatis mutandis l’, l’, paragrafi 1, 3 e 4, e gli .
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