Art. 17

In vigore dal 26 mag 2008
Le domande di assistenza, il titolo esecutivo e gli altri documenti allegati sono corredati da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, salvo la facoltà di quest’ultima di rinunciare alla trasmissione della traduzione.
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