Art. 15

In vigore dal 26 mag 2008
1.   I problemi concernenti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente. 2.   Gli atti di recupero effettuati dall’autorità adita in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall’autorità richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest’ultimo Stato.
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