Art. 13

Art. 13

In vigore dal 26 mag 2008
Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione dei provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui ha sede lo consentono. Per l’attuazione del primo comma si applicano mutatis mutandis l’, l’, paragrafi 1, 3 e 4, e gli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:55:oj#art-13