Art. 23

In vigore dal 26 mag 2008
La presente direttiva non osta all’applicazione dell’assistenza reciproca più ampia che alcuni Stati membri si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o di convenzioni, anche nel settore della notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:55:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo