Art. 24

In vigore dal 26 mag 2008
Ogni Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti adottati per l’applicazione della presente direttiva. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Ogni Stato membro informa la Commissione del numero di domande di informazioni, notificazioni e recupero inviate e ricevute ogni anno, dell’importo dei crediti e degli importi recuperati. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione di queste disposizioni e sui risultati ottenuti.
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