Art. 20
In vigore dal 26 mag 2008
1. La Commissione è assistita dal comitato di recupero (in seguito denominato «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:55:oj#art-20