Art. 6

In vigore dal 8 apr 2005
1.   Ciascun comitato etico di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE adotta le norme procedurali necessarie all’applicazione dei requisiti stabiliti in tale direttiva e, in particolare, negli della medesima. 2.   I comitati etici devono, in ogni caso, conservare i documenti essenziali relativi alla sperimentazione clinica, di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 2001/20/CE per almeno tre anni dopo il completamento della sperimentazione stessa. Conservano i documenti per un periodo più lungo qualora sia richiesto da altre norme applicabili. 3.   La trasmissione dell’informazione tra i comitati etici e le autorità competenti degli Stati membri deve essere garantita da sistemi adeguati ed efficaci.
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Art. 6 Direttiva (UE) 2005/28 — Testo vigente | Portale Normativo