Art. 7

In vigore dal 8 apr 2005
1.   Lo sponsor può delegare la totalità o una parte delle sue funzioni connesse con la sperimentazione a una persona fisica, a una società, a un’istituzione o a un organismo. Tuttavia, in tali casi lo sponsor conserva la responsabilità di garantire che la realizzazione delle sperimentazioni e i dati finali generati dalle medesime soddisfino le disposizioni della direttiva 2001/20/CE e della presente direttiva. 2.   Lo sperimentatore e lo sponsor possono essere la stessa persona.
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Art. 7 Direttiva (UE) 2005/28 — Testo vigente | Portale Normativo