Art. 11

In vigore dal 8 apr 2005
1.   L’autorità competente rilascia l’autorizzazione solo dopo che l’esattezza dei dati forniti dal richiedente in conformità con l’ sia stata verificata mediante un’indagine svolta dai suoi agenti. 2.   Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a garantire che la procedura per la concessione dell’autorizzazione venga completata entro 90 giorni dal giorno in cui l’autorità competente riceve una domanda valida. 3.   L’autorità competente dello Stato membro può esigere dal richiedente ulteriori informazioni sui dati forniti a norma dell’, paragrafo 1, incluso in particolare informazioni riguardanti la persona qualificata a disposizione del richiedente di cui all’, paragrafo 1, lettera e). Nel caso in cui l’autorità competente interessata eserciti tale facoltà, il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino alla presentazione delle informazioni richieste.
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Art. 11 Direttiva (UE) 2005/28 — Testo vigente | Portale Normativo