Art. 14

In vigore dal 8 apr 2005
Qualora il titolare dell’autorizzazione alla fabbricazione chieda la modifica dei dati di cui all’, paragrafo 1, lettere a) ed e), la durata del relativo procedimento non deve superare i 30 giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato fino a 90 giorni.
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Art. 14 Direttiva (UE) 2005/28 — Testo vigente | Portale Normativo