Art. 13

In vigore dal 8 apr 2005
Il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad osservare i seguenti requisiti: a) disporre di personale che risponda ai requisiti legali previsti dallo Stato membro interessato, per quanto riguarda sia la fabbricazione sia i controlli; b) disporre dei medicinali in fase di sperimentazione/autorizzati unicamente in conformità con la legislazione degli Stati membri interessati; c) informare previamente l’autorità competente di qualsiasi modifica che desideri apportare ai dati forniti a norma dell’, paragrafo 1; in particolare, informare immediatamente l’autorità competente qualora la persona qualificata di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE sia sostituita inaspettatamente; d) consentire in qualsiasi momento l’accesso ai suoi locali agli agenti delle autorità competenti dello Stato membro interessato; e) mettere a disposizione della persona qualificata di cui all’, tutti i mezzi necessari per permetterle di espletare le sue funzioni; f) conformarsi ai principi e alle linee direttrici fissati dal diritto comunitario per le buone prassi di fabbricazione. La Commissione pubblica linee guida dettagliate conformi ai principi di cui al paragrafo 1, lettera f), e le rivede, se necessario, in considerazione del progresso tecnico e scientifico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:28:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Direttiva (UE) 2005/28 — Testo vigente | Portale Normativo