Art. 18
In vigore dal 8 apr 2005
Qualsiasi trasferimento di proprietà dei dati o dei documenti dev’essere documentato. Il nuovo proprietario assume la responsabilità della conservazione e dell’archivio dei dati a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:28:oj#art-18