Art. 21

In vigore dal 8 apr 2005
1.   Gli ispettori, designati dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE devono essere informati della natura riservata dei dati e salvaguardare la riservatezza degli stessi qualora accedano a dati riservati nello svolgimento delle ispezioni relative alla buona pratica clinica in conformitià alle disposizioni comunitarie, alle normative nazionali o agli accordi internazionali. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori abbiano completato studi a livello universitario o dispongano di un’esperienza equivalente in medicina, farmacia, farmacologia, tossicologia o altri settori pertinenti. 3.   Gli Stati membri procurano che gli ispettori ricevano una formazione adeguata, che il loro fabbisogno di formazione sia sottoposto a regolare valutazione e che siano adottate le misure necessarie per il mantenimento e il miglioramento delle loro competenze. Gli Stati membri garantiscono altresí che gli ispettori siano a conoscenza dei principi e dei procedimenti che si applicano allo sviluppo dei medicinali e alla ricerca clinica. Gli ispettori devono anche essere a conoscenza della legislazione comunitaria e nazionale e delle linee guida che si applicano alla realizzazione delle sperimentazioni cliniche e alla concessione di autorizzazioni alla commercializzazione. Gli ispettori devono conoscere le procedure e i sistemi di registrazione dei dati clinici e l’organizzazione e la regolamentazione del sistema di assistenza sanitaria vigenti nello Stato membro di cui trattasi ed eventualmente nei paesi terzi. 4.   Gli Stati membri conservano registri aggiornati relativi alle qualificazioni, alla formazione e all’esperienza di ciascun ispettore. 5.   Ogni ispettore riceve un documento contenente le procedure operative normali e i particolari relativi ai compiti, alle responsabilità e agli obblighi in materia di formazione continua. Tali procedure devono essere sempre aggiornate. 6   Gli ispettori devono essere dotati di congrui mezzi di identificazione. 7.   Ciascun ispettore firma una dichiarazione da cui risultino gli eventuali vincoli finanziari o di altro tipo intercorrenti tra esso e i soggetti da ispezionare. Detta dichiarazione deve essere presa in considerazione quando agli ispettori viene assegnata un’ispezione specifica.
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Art. 21 Direttiva (UE) 2005/28 — Testo vigente | Portale Normativo