Art. 5

In vigore dal 8 apr 2005
Tutte le informazioni sulla sperimentazione clinica devono essere registrate, trattate e conservate in modo tale da poter essere comunicate, interpretate e verificate in modo preciso, proteggendo al tempo stesso la riservatezza dei dati relativi ai soggetti della sperimentazione.
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Art. 5 Direttiva (UE) 2005/28 — Testo vigente | Portale Normativo