Art. 3

In vigore dal 8 apr 2005
Le informazioni cliniche e non cliniche che siano disponibili su un farmaco in fase di sperimentazione devono essere atte a giustificare la sperimentazione clinica in progetto. Le sperimentazioni cliniche sono realizzate in conformità con la Dichiarazione di Helsinki sui principi etici per le sperimentazioni mediche sugli esseri umani, adottata dall’Assemblea generale dell’Associazione medica mondiale (1996).
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Art. 3 Direttiva (UE) 2005/28 — Testo vigente | Portale Normativo