Art. 23

Paesi terzi

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Quando la sede legale dell'emittente è in un paese terzo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può esentare tale emittente dagli obblighi di cui agli articoli da 4 a 7 e all', paragrafo 6, agli , purché la legislazione del paese terzo in questione stabilisca obblighi equivalenti o tale emittente ottemperi alle disposizioni della legislazione del paese terzo che l'autorità competente dello Stato membro d'origine ritiene equivalenti. Tuttavia, le informazioni da fornire in base alle disposizioni previste dal paese terzo sono depositate conformemente all' e comunicate conformemente agli . 2.   In deroga al paragrafo 1, un emittente avente sede legale in un paese terzo è esentato dalla redazione della relazione finanziaria conformemente agli o 5 anteriormente all'esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2007 o dopo tale data, a condizione che l'emittente rediga le relazioni finanziarie conformemente ai principi riconosciuti internazionalmente di cui all' del regolamento (CE) n. 1606/2002. 3.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine assicura che le informazioni comunicate in un paese terzo che possono essere rilevanti per il pubblico della Comunità siano comunicate conformemente agli , anche se non si tratta di informazioni previste dalla regolamentazione ai sensi dell', paragrafo 1, lettera k). 4.   Per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 misure di esecuzione i) istituenti un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, incluse le relazioni finanziarie, e le informazioni, incluse le relazioni finanziarie, richieste ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo; ii) certificanti che, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative nazionali o delle pratiche o procedure basate sulle norme fissate da organizzazioni internazionali, il paese terzo in cui l'emittente ha sede impone obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi alle condizioni definite all', paragrafo 3, entro cinque anni dalla data di cui all'. Qualora decida che i principi contabili di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi contabili durante un periodo transitorio appropriato. 5.   Per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 2, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, misure di esecuzione determinanti il tipo di informazioni comunicate al pubblico in un paese terzo rilevanti per il pubblico della Comunità. 6.   Un'impresa con sede legale in un paese terzo per la quale sarebbe stata necessaria un'autorizzazione ai sensi dell', paragrafo 1 della direttiva 85/611/CEE o, per quanto concerne la gestione di portafogli, in virtù della sezione A, punto 4, della direttiva 2004/39/CE, se avesse la sede legale o, solo nel caso di un'impresa di investimento, l'amministrazione centrale nella Comunità, è parimenti esente dall'aggregare partecipazioni con quelle dell'impresa madre secondo le disposizioni dell', paragrafi 4 e 5, purché soddisfi condizioni di indipendenza equivalenti in quanto società di gestione o impresa d'investimento. 7.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 6, la Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, adotta misure di esecuzione certificanti che, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, un paese terzo impone obblighi di indipendenza equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e dalle relative misure di esecuzione. CAPO V AUTORITÀ COMPETENTI
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Paesi terzi (Art. 23 Direttiva (UE) 2004/109) — Testo vigente | Portale Normativo