Art. 9

Notifica dell'acquisizione o della cessione di partecipazioni rilevanti

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Lo Stato membro d'origine assicura che un azionista, qualora acquisisca o ceda azioni di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che conferiscono diritti di voto, notifichi all'emittente la percentuale di diritti di voto dell'emittente che esso detiene risultante dall'acquisizione o dalla cessione laddove tale percentuale raggiunga, superi o scenda al di sotto di una delle seguenti soglie: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % e 75 %. I diritti di voto sono calcolati in base a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso. Inoltre l'informazione suddetta è notificata anche riguardo a tutte le azioni che appartengono alla medesima categoria e che conferiscono diritti di voto. 2.   Lo Stato membro d'origine assicura che gli azionisti notifichino all'emittente la percentuale di diritti di voto laddove tale percentuale raggiunga, superi, o scenda al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 1, a seguito di eventi che modificano la distribuzione dei diritti di voto e sulla base delle informazioni pubblicate a norma dell'. Qualora un emittente abbia sede in un paese terzo la notifica è compiuta per eventi di portata equivalente. 3.   Lo Stato membro d'origine può non applicare: a) la soglia del 30 % quando esso applica una soglia di un terzo; b) la soglia del 75 % quando esso applica una soglia di due terzi. 4.   Il presente articolo non si applica alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve, né a coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tali, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici. 5.   Il presente articolo non si applica neppure all'acquisizione o alla cessione di una partecipazione rilevante pari o superiore alla soglia del 5 % da parte di un market maker che agisce in quanto tale purché: a) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE; e b) non intervenga nella gestione dell'emittente interessato né eserciti alcuna influenza su quest'ultimo al fine dell'acquisizione di tali azioni o del sostegno del prezzo di esse. 6.   Gli Stati membri d'origine ai sensi dell', paragrafo 1, punto i) possono prevedere che i diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione, quale definito all', paragrafo 6 della direttiva 93/6/CEE, del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, (17) di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, non siano conteggiati ai fini del presente articolo purché: a) i diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione non superino il 5 % e b) l'ente creditizio o l'impresa di investimento assicuri che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente. 7.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 2, 4 e 5, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, misure di esecuzione. La Commissione definisce, in particolare, la durata massima del «ciclo di regolamento a breve» di cui al paragrafo 4, nonché idonei meccanismi di controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine. Inoltre, la Commissione può stilare un elenco degli eventi di cui al paragrafo 2.
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Notifica dell'acquisizione o della cessione di partecipazioni rilevanti (Art. 9 Direttiva (UE) 2004/109) — Testo vigente | Portale Normativo