Art. 21
Accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione
In vigore dal 15 dic 2004
1. Lo Stato membro d'origine assicura che l'emittente, o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, comunichi le informazioni previste dalla regolamentazione in modo tale da garantire l'accesso rapido e su base non discriminatoria a tali informazioni e le renda disponibili al meccanismo ufficialmente stabilito di cui al paragrafo 2. L'emittente, o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, non può far gravare sugli investitori i costi per la comunicazione di informazioni. Lo Stato membro d'origine prescrive all'emittente di utilizzare i mezzi che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta la Comunità. Lo Stato membro d'origine non può imporre l'obbligo di utilizzare solo i mezzi di comunicazione i cui operatori sono stabiliti sul suo territorio.
2. Lo Stato membro d'origine garantisce che ci sia almeno un meccanismo ufficialmente stabilito per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione. Tali meccanismi devono soddisfare norme minime di qualità quanto a sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data e accesso agevole per gli utenti finali e devono essere in linea con la procedura di deposito di cui all', paragrafo 1.
3. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in un unico Stato membro ospitante e non nello Stato membro d'origine, lo Stato membro ospitante assicura la comunicazione delle informazioni previste dalla regolamentazione conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.
4. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, nonché per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta misure di esecuzione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
In particolare la Commissione specifica:
a)
le norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1;
b)
le norme minime per il meccanismo per lo stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2.
La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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