Art. 26

Provvedimenti cautelari

In vigore dal 15 dic 2004
1.   L'autorità competente di uno Stato membro ospitante, qualora accerti che un emittente o un possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o la persona fisica o giuridica di cui all' ha commesso irregolarità o ha violato i propri obblighi, informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine. 2.   Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o se tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il possessore di valori mobiliari persevera nella violazione dei propri obblighi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori conformemente all', paragrafo 2. La Commissione viene informata al più presto di tali provvedimenti. CAPO VI MISURE DI ESECUZIONE
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Provvedimenti cautelari (Art. 26 Direttiva (UE) 2004/109) — Testo vigente | Portale Normativo