Art. 29
Diritto di impugnazione
In vigore dal 15 dic 2004
Gli Stati membri provvedono a che le decisioni prese conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione della presente direttiva possano essere oggetto di impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Storico versioni
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