Art. 29 · Diritto di impugnazione

Art. 29

Diritto di impugnazione

In vigore dal 15 dic 2004
Gli Stati membri provvedono a che le decisioni prese conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione della presente direttiva possano essere oggetto di impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale. CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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